
Svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore dell’articolo 20 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 151/2015 è stato eliminato il limite di cinque lavoratori per le imprese o unità produttive il cui datore di lavoro è legittimato a svolgere direttamente i compiti di addetto alle emergenze: prevenzione incendi e primo soccorso.
Restano invece in vigore i limiti dell’allegato II del Testo Unico richiamati dal primo comma dell’art. 34.