DECRETO MINICODICE (ENTRATA IN VIGORE 29 OTTOBRE 2022)
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).
I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).
Cosa si intende per valutazione del rischio incendio “semplificata” ?
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
Deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) individuazione dei pericoli d’incendio;
- b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO
Per la scelta delle misure di prevenzione incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
- luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;
- luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/2021 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (minicodice di Prevenzione Incendi).
- Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).