DECRETO CONTROLLI (ENTRATA IN VIGORE 25 SETTEMBRE 2022)
Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
Sono definiti i termini:
- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
La figura del “tecnico manutentore qualificato”
Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del decreto.
Registro dei controlli
Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.
DECRETO 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche
di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano
le disposizioni applicabili.
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| Impianti, attrezzature ed |Norme e specifiche tecniche|
|altri sistemi di sicurezza | (TS) per verifica, |
| antincendio | controllo, manutenzione |
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|Estintori |UNI 9994-1 |
+—————————+—————————+
| |UNI 10779, UNI EN 671-3, |
|Reti di idranti |UNI EN 12845 |
+—————————+—————————+
|Impianti sprinkler |UNI EN 12845 |
+—————————+—————————+
|Impianti di rivelazione e | |
|allarme incendio (IRAI) |UNI 11224 |
+—————————+—————————+
|Sistemi di allarme vocale | |
|per scopi d’emergenza |UNI ISO 7240-19 o UNI |
|(EVAC) |CEN/TS 54-32 |
+—————————+—————————+
|Sistemi di evacuazione fumo| |
|e calore |UNI 9494-3 |
+—————————+—————————+
|Sistemi a pressione | |
|differenziale |UNI EN 12101-6 |
+—————————+—————————+
|Sistemi a polvere |UNI EN 12416-2 |
+—————————+—————————+
|Sistemi a schiuma |UNI EN 13565-2 |
+—————————+—————————+
|Sistemi spray ad acqua |UNI CEN/TS 14816 |
+—————————+—————————+
|Sistemi ad acqua | |
|nebulizzata (water mist) |UNI EN 14972-1 |
+—————————+—————————+
|Sistema estinguente ad | |
|aerosol condensato |UNI EN 15276-2 |
+—————————+—————————+
|Sistemi a riduzione di | |
|ossigeno |UNI EN 16750 |
+—————————+—————————+
|Porte e finestre apribili | |
|resistenti al fuoco |UNI 11473 |
+—————————+—————————+
|Sistemi di spegnimento ad | |
|estinguente gassoso UNI |Serie delle norme UNI EN |
|11280 |15004 |
+—————————+—————————+
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica,
controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi
di sicurezza antincendio.
Circolare di chiarimento dei Vigili del Fuoco
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco a riguardo ha pubblicato la circolare 6 ottobre 2021, prot. 14804 per fornire i primi chiarimenti applicativi.
E’ composta dai seguenti paragrafi:
- generalità;
- requisiti dei docenti;
- individuazione dei soggetti formatori;
- elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
- individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
- esame di idoneità.
Alla circolare sono allegate anche 3 appendici:
- Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato